Alcune novità sulla formazione e-learning per RSPP e lavoratori

E’ da diverso tempo che sono iniziati i lavori per la revisione dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, riguardante la formazione degli RSPP e degli ASPP.

Attualmente il nuovo testo è in fase di bozza ed è ancora in attesa di diversi passaggi prima dell’approvazione definitiva in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le novità in esso contenute sono comunque molto interessanti e meritevoli di essere approfondite, a cominciare dal discorso relativo alla formazione e-learning.

Questa metodologia di formazione sta riscotendo sempre maggiori consensi nell’ambito normativo ed istituzionale, tanto che anche l’INAIL, attraverso alcune pubblicazioni, ne ha riconosciuto la valenza.

Entrando nello specifico, il nuovo testo prevede la possibilità di espandere l’utilizzo della modalità e-learning sia al modulo A sia all’aggiornamento obbligatorio della formazione per RSPP ed ASPP. Secondo quanto riportato nella bozza sarà, inoltre, possibile svolgere in modalità e-learning anche la formazione specifica dei lavoratori delle aziende a basso rischio (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011). Naturalmente tutti i corsi dovranno essere progettati e realizzati secondo i requisiti riportati nell’Allegato 2 del futuro Accordo Stato-Regioni. A tal proposito è utile elencare alcuni dei requisiti organizzativi e tecnici, a cui il soggetto formatore dovrà adeguarsi:

  • Disponibilità di ambienti e struttura organizzativa adeguati alla gestione dei corsi in modalità e-learning;
  • Disponibilità di una piattaforma tecnologica in grado di monitorare l’intero processo formativo;
  • Disponibilità di un’interfaccia di comunicazione, che consenta all’utente di usufruire di adeguata assistenza, interazione, accessibilità e usabilità (help desk tecnico e didattico);
  • Disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning, che consenta: il regolare svolgimento del corso; la partecipazione attiva dei corsisti; la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento; di conoscere le modalità di svolgimento e di superamento delle verifiche intermedie e finali.

Inoltre, ogni ente formatore dovrà garantire, per ogni corso erogato, la presenza delle seguenti figure:

  • Responsabile/Coordinatore scientifico del corso: figura professionale responsabile dell’articolazione del corso e della struttura dei contenuti. Tale ruolo può essere ricoperto da una persona con almeno 3 anni di esperienza nel settore della sicurezza ed in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6/03/2013;
  • Mentor/Tutor di contenuto: figura professionale in grado di fornire supporto ai discenti nell’apprendimento dei contenuti. Chi ricopre tale ruolo deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6/03/2013;
  • Tutor di processo: figura che fornisce supporto ai partecipanti per attività riguardanti l’accesso, l’usabilità e la fruizione dei contenuti sulla piattaforma digitale;
  • Sviluppatore della piattaforma: figura professionale che si occupa della realizzazione e della gestione tecnica del progetto formativo.

Infine, nell’Allegato 2 vengono riportati tutti i documenti che il soggetto formatore dovrà fornire ai partecipanti. L’ente erogatore dovrà redigere, per ogni corso, un documento di progettazione con le seguenti informazioni:

  • Programma completo del corso, comprensivo di moduli ed unità didattiche;
  • Modalità di erogazione della formazione (sincrona, asincrona, online, offline);
  • Strumenti didattici utilizzati;
  • Nominativi del Responsabile scientifico, del Tutor di contenuti, del Tutor di processo e dello Sviluppatore della piattaforma;
  • Nominativi degli autori dei contenuti del corso (anch’essi in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6/03/2013);
  • Scheda tecnica della piattaforma e-learning;
  • Modalità di iscrizione e di accesso al corso;
  • Modalità di tracciamento delle attività svolte durante il processo formativo;
  • Tempo a disposizione per la fruizione dei contenuti;
  • Modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e finali.

La scheda progettuale dovrà essere firmata per accettazione dal discente prima dell’inizio del corso. Gli attestati finali dovranno essere consegnati o trasmessi in originale ai partecipanti. La consegna per via telematica non sarà più consentita.

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