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Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Sicurezza, responsabilità e prevenzione: tutto inizia da una corretta valutazione dei rischi

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Cos'è il DVR e perché è obbligatorio?

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”. Approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno (Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012).

Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.

Il costo è a partire da 250 € per piccole attività di basso rischio.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per mettermi in regola con il DVR?

Spesso, secondo la nostra esperienza, si pensa che esista un periodo di tolleranza per la redazione del documento.

 

Questo era vero prima dell'approvazione della Legge 161/14, varata a seguito di una procedura di infrazione comminata all’Italia dalla Comunità Europea, che ha integrato il contenuto degli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 obbligando il Datore di Lavoro a rendere disponibile il DVR in concomitanza con l'apertura dell'attività.

Maggiori informazioni potrai trovarli all'interno del nostro approfondimento

Esempio di redazione di un DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi o DVR rappresenta il biglietto da visita per quanto riguarda lo stato di Salute e Sicurezza della società. Al suo interno sarà necessario inserire alcune informazioni essenziali che andiamo a riassumere poco sotto:
 

Anagrafica aziendale
 

  • Ragione sociale, contatti aziendali, indirizzo di tutte le sedi, tipologia di attività svolta, codice ATECO, numero dipendenti, dati anagrafici del Datore di Lavoro e di eventuali suoi formalmente delegati per compiti di sicurezza sul lavoro, planimetria (riportante anche i macchinari e gli impianti utilizzati e la loro collocazione)
     

Organigramma del servizio di prevenzione e protezione
 

  • Anagrafica delle persone facenti parte del servizio di prevenzione e protezione: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Addetti alla Gestione delle Emergenze (Addetto Primo Soccorso e Addetto Antincendio).
     

Metodologia adottata per la valutazione dei rischi
 

  • interviste ai lavoratori e sopralluogo nei locali di lavoro;

  • individuazione dei pericoli presenti in ogni fase lavorativa ed in ogni ambiente di lavoro;

  • individuazione dei lavoratori esposti ai vari rischi;

  • stima dell’esposizione;

  • criteri di misurazione dei rischi.
     

Descrizione del ciclo lavorativo ed identificazione delle mansioni
 

  • descrizione delle diverse fasi del ciclo lavorativo con elenco degli impianti presenti, dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, delle sostanze chimiche impiegate;

  • identificazione delle mansioni ed elenco dei lavoratori suddiviso per mansioni, associando a ciascun lavoratore i rischi principali a cui è esposto;

Elenco dei rischi valutati suddivisi per ambiente lavorativo
 

Stima della gravità del danno e della probabilità che ciascun pericolo possa tramutarsi in danno, riportando le misure di prevenzione e di protezione attuate tenendo conto della valutazione
 

Programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
 

  • misure di prevenzione predisposte per la gestione del rischio (incluso l’eventuale protocollo sanitario);

  • priorità di intervento;

  • tempi previsti per la realizzazione degli interventi;

  • persona responsabile dell’attuazione dell’intervento.

Gli errori più comuni nella stesura del DVR

Di seguito riportiamo brevemente alcuni principali errori di impostazione nella valutazione dei rischi e nella stesura del relativo documento che ricorrono regolarmente.
 

  1. Incompletezza, mancanza di specificità, incongruenza: i DVR sono a volte incompleti e/o mancanti di specificità. Secondo la cassazione, non è solo l’assenza ma la incompletezza del documento in questione a concretizzare l’ipotesi di reato, giacché, ritenendo diversamente, tale redazione assumerebbe un significato solo formale.

  2. Mancato aggiornamento periodico del DVR e considerazione della migliore scienza e tecnica: le sentenze più recenti insistono molto sull’obbligo di aggiornamento del DVR e fanno emergere con particolare evidenza il fatto che non sempre i DVR sono aggiornati come dovrebbero. Il DVR è uno strumento duttile, che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori. Il Datore di Lavoro ha l’onere di provvedere ad individuare secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, ai fini della redazione del suddetto documento provvedendo, inoltre, al suo aggiornamento.

  3. Mancata considerazione dei pericoli “notori” e della “casistica concretamente verificabile”: secondo le sentenze della cassazione, il rischio connesso alla presenza, tra gli strumenti messi a disposizione dei lavoratori, di una macchina idonea ad essere impiegata tra diversi usi, deve essere necessariamente considerato all’interno del documento.

  4. Mancata considerazione di ciò che si è già verificato.

  5. Mancata individuazione nel DVR delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione (art.28 comma 1 lett.d) D.Lgs.81/08)

I vantaggi della nostra consulenza

Approcci su misura per ogni realtà aziendale

DVR sempre aggiornato alle normative

Tecnici esperti e abilitati

Possibilità di integrare altri servizi (formazione, PSC, POS, HACCP)

Cosa si intende per “data certa” del DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (anche quello standardizzato) deve avere data certa, ossia si deve poter provare che il documento sia stato redatto con un preciso riferimento temporale. A tal fine è sufficiente che il documento sia sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS

 

In mancanza del medico competente o del RLS, si rende necessario documentare la data semplicemente inviandosi il documento in formato pdf tramite PEC.

 

Per coloro che non avessero la PEC è possibile ricorrere all'apposizione del timbro di un ufficio postale sul documento avente "corpo unico" (seguendo la procedura descritta nella disposizione delle Poste italiane 93/2007).

Altra soluzione è quella di spedire per mezzo raccomandata il documento all’indirizzo della propria sede.

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