Quali sono le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08?
- 28 nov 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 13 mar
Per chi non è avvezzo alla materia, il D.Lgs. 81/08 ha dato chiare disposizione in materia disciplinatoria indicando, complessivamente, anche quelle che possono essere le sanzioni nei confronti del Datore di Lavoro e di tutte le figure coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.
Prima di passare all'elenco disciplinatorio, la normativa prevede tre categorie di responsabilità:
Giuridica
Penale
Civile
Amministrativa.
All'interno di queste categorie poi vi è un'ulteriore distinzione tra responsabilità individuali che possono essere soggettive e oggettive. In questa pagina non andremo ad analizzare il significato di ognuna di queste responsabilità ma andremo a riassumere e a riportare quelle che sono le violazioni con le relative sanzioni previste in caso di inadempimento a carico del Datore di Lavoro.
Tutte le ammende sono da aumentare del 9.60% in relazione a quanto emanato dalla L.99/2013
Permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute fornendo tempestivamente a RLS il DVR
Permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute fornendo tempestivamente a RLS il DVR
Violazioni e sanzioni previste
Mancato documento di valutazione dei rischi
Arresto da 3 a 6 mesi
Oppure ammenda da 2.000 € a 4.000 €
Mancata nomina del RSPP
Arresto da 3 a 6 mesi
Oppure ammenda da 2.500 € a 6.400 €
Mancata fornitura e formazione nell’utilizzo dei DPI
Arresto da 2 a 4 mesi
Oppure ammenda da 1.500 € a 6.000 €
Mancata designazione degli addetti antincendio, evacuazione e primo soccorso
Arresto da 2 a 4 mesi
Oppure ammenda da 1.200 € a 5.200 €
Mancata formazione dei lavoratori
Arresto da 2 a 4 mesi
Oppure ammenda da 1.200 € a 5.200 €
Mancata informazione ai lavoratori
Arresto da 2 a 4 mesi
Oppure ammenda da 1.200 € a 5.200 €
Mancato invio dei lavoratori a visita medica, nei casi previsti di sorveglianza sanitaria
Ammenda da 2.000 € a 4.000 €
Adibire lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 4.500 €
Contratti di appalto d’opera e somministrazione
Mancata verifica dell’idoneità di appaltatori e lavoratori autonomi
Mancata informazione sui rischi agli appaltatori
Sanzione:
Arresto da 2 a 4 mesi
Oppure ammenda da 750 € a 4.000 €
Richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di pericolo grave e immediato
Ammenda da 2.000 € a 4.000 €
Mancata possibilità per i lavoratori di verificare, tramite il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute, con mancata consegna tempestiva del DVR al RLS
Arresto da 2 a 4 mesi
Oppure ammenda da 750 € a 4.000 €
Omessa denuncia all’INAIL degli infortuni che causano l’assenza del lavoratore di almeno 1 giorno
Sanzione da 614,25 € a 2.211,31 €
Riferimento: art. 55, co. 5, lett. h), D.Lgs. 81/2008 e s.m.
Omessa denuncia all’INAIL degli infortuni che causano l’assenza del lavoratore di almeno 3 giorni
Sanzione da 1.228,50 € a 5.528,28 €
Riferimento: art. 55, co. 5, lett. g), D.Lgs. 81/2008 e s.m.
Omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti eletti come RLS
Sanzione da 50 € a 300 €
Sanzioni per le imprese familiari
Le imprese familiari possono incorrere nelle seguenti sanzioni:
Mancato utilizzo di attrezzature conformi e di idonei DPI
Arresto fino a 1 mese
Oppure ammenda da 200 € a 600 €
Omesso utilizzo ed esposizione della tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro in regime di appalto o subappalto
Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 € a 300 € per ciascun soggetto
Sanzioni per i lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi possono incorrere nelle seguenti sanzioni:
Mancato utilizzo di attrezzature conformi e di idonei DPI
Arresto fino a 1 mese
Oppure ammenda da 200 € a 600 €
Omesso utilizzo ed esposizione della tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro in regime di appalto o subappalto
Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 € a 300 € per ciascun soggetto
Sospensione dell’attività (D.Lgs. 81/08)
Secondo le disposizioni del TU (Testo Unico per la Sicurezza) gli ispettori possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14). In particolare questo provvedimento scatterà nei seguenti casi:
impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
reiterate violazioni della disciplina dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 66/2003, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio infortunio;
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione. In attesa di decreto, le gravi violazioni che possono portare, in caso di reiterazione, alla sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle indicate nell’allegato I al TU:
mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
mancata elaborazione del Piano di Emergenza;
mancata formazione ed addestramento del personale dipendente e dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione;
mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
mancata elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
mancata nomina del Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione.
La Procedura
Il D.Lgs. 81/08 prescrive che la violazione degli obblighi previsti costituisce reato: illecito penale.
Il reato esiste anche in assenza di conseguenze dannose in caso di violazione di norme prevenzionali.
L’azione penale è obbligatoria in caso di lesioni gravi (prognosi definitiva superiore a 40 gg) o con danno permanente.
Le violazioni delle norme penali sono sanzionate dalla Magistratura
La sanzione penale prevista per la violazione delle norme previdenziali è, di norma, un’ammenda ma, nei casi più gravi è previsto l’arresto.
Il D. Lgs. 758/94 prevede il sistema sanzionatorio relativo alle pene alternative dell’arresto o dell’ammenda.
Procedimento Penale
Dal momento dell’iscrizione della notizia di reato il procedimento penale è sospeso sino alla comunicazione dell’ufficiale di P.G. circa l’ottemperanza o meno della prescrizione e dell’avvenuto pagamento della sanzione.
Nel caso di inadempimento della prescrizione l’ufficiale di P.G.
Comunica al P.M. le scadenze dei termini
Il P.M. avvia le procedure di legge
La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione o l’assunzione di prove mediante incidente probatorio, sequestro preventivo o altri atti urgenti di indagine preliminare
La contravvenzione si estingue al pagamento della somma prevista
Il P.M. richiede l’archiviazione