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Alcune novità sulla formazione e-learning per RSPP e lavoratori

  • 15 apr 2015
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 6 mar

E’ da diverso tempo che sono iniziati i lavori per la revisione dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, riguardante la formazione degli [RSPP] e degli ASPP. Attualmente il nuovo testo è in fase di bozza ed è ancora in attesa di diversi passaggi prima dell’approvazione definitiva in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le novità in esso contenute sono comunque molto interessanti e meritevoli di essere approfondite, a cominciare dal discorso relativo alla formazione e-learning. Questa metodologia di formazione sta riscotendo sempre maggiori consensi nell’ambito normativo ed istituzionale, tanto che anche l’[INAIL], attraverso alcune pubblicazioni, ne ha riconosciuto la valenza. Entrando nello specifico, il nuovo testo prevede la possibilità di espandere l’utilizzo della modalità e-learning sia al modulo A sia all’aggiornamento obbligatorio della formazione per RSPP ed ASPP. Secondo quanto riportato nella bozza sarà, inoltre, possibile svolgere in modalità e-learning anche la formazione specifica dei lavoratori delle aziende a basso rischio (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011). Naturalmente tutti i corsi dovranno essere progettati e realizzati secondo i requisiti riportati nell’Allegato 2 del futuro Accordo Stato-Regioni. A tal proposito è utile elencare alcuni dei requisiti organizzativi e tecnici, a cui il soggetto formatore dovrà adeguarsi:


  • Disponibilità di ambienti e struttura organizzativa adeguati alla gestione dei corsi in modalità e-learning;

  • Disponibilità di una piattaforma tecnologica in grado di monitorare l’intero processo formativo;

  • Disponibilità di un’interfaccia di comunicazione, che consenta all’utente di usufruire di adeguata assistenza, interazione, accessibilità e usabilità (help desk tecnico e didattico);

  • Disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning, che consenta: il regolare svolgimento del corso; la partecipazione attiva dei corsisti; la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento; di conoscere le modalità di svolgimento e di superamento delle verifiche intermedie e finali.


Inoltre, ogni ente formatore dovrà garantire, per ogni corso erogato, la presenza delle seguenti figure:


  • Responsabile/Coordinatore scientifico del corso: figura professionale responsabile dell’articolazione del corso e della struttura dei contenuti. Tale ruolo può essere ricoperto da una persona con almeno 3 anni di esperienza nel settore della sicurezza ed in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6/03/2013;

  • Mentor/Tutor di contenuto: figura professionale in grado di fornire supporto ai discenti nell’apprendimento dei contenuti. Chi ricopre tale ruolo deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6/03/2013;

  • Tutor di processo: figura che fornisce supporto ai partecipanti per attività riguardanti l’accesso, l’usabilità e la fruizione dei contenuti sulla piattaforma digitale;

  • Sviluppatore della piattaforma: figura professionale che si occupa della realizzazione e della gestione tecnica del progetto formativo.


Infine, nell’Allegato 2 vengono riportati tutti i documenti che il soggetto formatore dovrà fornire ai partecipanti. L’ente erogatore dovrà redigere, per ogni corso, un documento di progettazione con le seguenti informazioni:


  • Programma completo del corso, comprensivo di moduli ed unità didattiche;

  • Modalità di erogazione della formazione (sincrona, asincrona, online, offline);

  • Strumenti didattici utilizzati;

  • Nominativi del Responsabile scientifico, del Tutor di contenuti, del Tutor di processo e dello Sviluppatore della piattaforma;

  • Nominativi degli autori dei contenuti del corso (anch’essi in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6/03/2013);

  • Scheda tecnica della piattaforma e-learning;

  • Modalità di iscrizione e di accesso al corso;

  • Modalità di tracciamento delle attività svolte durante il processo formativo;

  • Tempo a disposizione per la fruizione dei contenuti;

  • Modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e finali.


La scheda progettuale dovrà essere firmata per accettazione dal discente prima dell’inizio del corso. Gli attestati finali dovranno essere consegnati o trasmessi in originale ai partecipanti. La consegna per via telematica non sarà più consentita.

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