Corsi sicurezza lavoro: organizzazione e figure della formazione
- 25 feb 2015
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Aggiornamento: 6 mar
La formazione dei lavoratori in materia di [sicurezza sul lavoro] è uno degli obblighi fondamentali per il datore di lavoro. Essa è regolamentata, oltre che dal D.Lgs 81/08, soprattutto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, al cui interno vengono fornite precise indicazioni, su come devono essere progettati e svolti i [corsi sulla sicurezza sul lavoro]. Per approfondire questa tematica ed in particolare quella relativa alle figure, che si occupano dell’organizzazione dei percorsi formativi, si può fare riferimento ad un’ottima pubblicazione della [ASL di Monza-Brianza], intitolata: “Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – Guida per le imprese”. Secondo quanto riportato dal Documento le principali figure deputate alla “costruzione” dei corsi sicurezza lavoro sono le seguenti:
Soggetto organizzatore
Responsabile del progetto formativo
Docente-formatore
Tutor
Il soggetto organizzatore è colui che organizza l’evento formativo; può essere un ente di formazione, un consulente esterno, oppure il datore di lavoro stesso. I suoi compiti principali riguardano:
La nomina del Responsabile del progetto formativo
La definizione della composizione dell’aula, ad esempio in base al settore ATECO di appartenenza oppure ai gruppi omogenei di lavoratori;
La composizione numerica dell’aula in rapporto alla metodologia didattica che si vuole utilizzare. Alcune tecniche di insegnamento (esercitazioni, simulazioni, giochi) non risultano efficaci con un numero di discenti superiore alle 20-25 unità. Per altre, come ad esempio il training on the job, il numero deve essere ancora più esiguo. In generale è comunque consigliabile non superare mai le 35 unità per ogni evento formativo.
Se il corso è svolto in modalità e-learning, il soggetto erogatore deve verificare che la piattaforma sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa, in particolar modo per quanto riguarda la fruibilità e l’accessibilità dei contenuti. Il Responsabile del progetto formativo è colui, che coordina la progettazione del corso sia per la parte didattica sia per la parte organizzativa. Si può occupare anche dell’attività amministrativa e contabile. Tale ruolo può essere ricoperto dal datore di lavoro, dallo RSPP, da un docente oppure da un ente di formazione (o formatore) esterno; presuppone delle solide competenze in materia di organizzazione di processi formativi. I suoi compiti sono:
Verifica della coerenza del corso con il DVR e con le esigenze formative aziendali;
Programmazione delle attività e gestione delle risorse;
Verifica dei requisiti dei docenti;
Definizione dei contenuti in base alle caratteristiche dei discenti (genere, età, lingua, scolarizzazione, ecc…);
Gestione del registro presenze.
Il docente-formatore ha un ruolo fondamentale nello svolgimento del corso. Egli deve essere in grado di provocare un cambiamento nella percezione e negli atteggiamenti che i discendenti hanno rispetto alla sicurezza sul lavoro. Tale cambiamento deve essere ottenuto integrando le proprie conoscenze professionali con le tecniche di formazione più adatte alle caratteristiche dei discenti. I requisiti dei formatori qualificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono riportati nel D.M. del 6 marzo 2014. Infine, il tutor è una figura che supporta e aiuta il discente durante tutto il percorso formativo. Pur essendo una figura obbligatoria solamente per i corsi sicurezza lavoro svolti in modalità e-learning, può avere una valenza positiva anche nei corsi in aula. I principali compiti del tutor sono:
Promozione presso i docenti delle esigenze formative dei corsisti;
Monitoraggio dell’apprendimento e del gradimento delle lezioni;
Organizzazione spaziale dell’aula in modo da favorire l’interazione e la discussione tra i discenti.
L’attività di tutor può essere svolta dal docente stesso oppure da personale in possesso di adeguata esperienza nel campo dei corsi di sicurezza sul lavoro.