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La normativa in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori con voucher

  • 31 gen 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 6 mar

In questi ultimi tempi la tematica relativa ai cosiddetti prestatori di lavoro con voucher ha avuto un ampio risalto nel dibattito politico nazionale, evidenziando le numerose criticità connesse a queste particolari forme di lavoro accessorio. Anche per quanto riguarda la [sicurezza sul lavoro], la situazione è quantomeno contraddittoria, in quanto tali lavoratori non sempre sono tutelati come tutti gli altri. Con l’entrata in vigore del [D.Lgs. 151/2015], recante disposizioni di semplificazione per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la tutela della sicurezza sul lavoro dei lavoratori “a voucher” non è più così scontata. Infatti, mentre prima, i prestatori di lavoro accessorio erano equiparati ai lavoratori subordinati (con tutti gli obblighi di tutela connessi), adesso, con le modifiche apportate dal Decreto 151, è necessario che l’attività lavorativa sia svolta in favore di un committente imprenditore o di un professionista. Negli altri casi, invece, i prestatori di lavoro accessorio sono equiparati ai lavoratori autonomi (art. 21 D.Lgs. 81/08). Questo significa che gli obblighi di tutela in capo ai datori di lavoro sono di molto alleggeriti. Rimangono, inoltre, esclusi dalle disposizioni del D.Lgs. 81/08, anche:


  • i piccoli lavori domestici a carattere straordinario

  • l’insegnamento privato supplementare

  • l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili

  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti) – art. 2 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08.


Quando, invece, la prestazione accessoria è fornita ai fini di un’attività imprenditoriale, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa, ossia:


  • elaborazione del [Documento di Valutazione dei Rischi]

  • informazione, formazione e addestramento (laddove previsto) dei lavoratori “a voucher”

  • nomina del [Medico compente] e Sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla normativa vigente, ossia quando ci sono rischi per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli con voucher

  • fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale

  • fornitura di attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza.


Per quanto concerne l’obbligo di informazione, formazione e informazione si ricorda che va espletato durante l’orario di lavoro. Questo significa che le ore passate a svolgere i [corsi di formazione per la sicurezza] devono essere anch’esse coperte da voucher. Infine è bene ricordare che non è possibile avvalersi di prestatori di lavoro accessorio nell’esecuzione di attività in appalto.

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