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Le Attrezzature di Lavoro e il Marchio CE

  • 17 ott 2019
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 10 mar

Secondo la normativa vigente le attrezzature di lavoro devono essere necessariamente marcate CE. Quest'ultime dovranno essere conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. In breve, nel campo di applicazione della direttiva macchine, essendo queste maggiormente rappresentative, si avrà:


  • macchine, apparecchi, utensili o impianti conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e dotati di marcatura e dichiarazione di conformità CE. Nel caso in cui i prodotti rientrino nel campo del d.lgs. 17/2010 (disposizione nazionale legislativa e regolamentare di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto sulle macchine) la conformità viene richiesta dopo il 21/09/1996;

  • nel caso in cui le macchine, gli apparecchi, utensili o impianti siano stati immessi sul mercato prima dell'emanazione di specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie e avessero subito cambiamenti sostanziali non previste dal fabbricante originale, il datore di lavoro avrà l'obbligo a una nuova messa in servizio ossia a una nuova procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive comunitarie di prodotto pertinenti come indicato dall'art. 3 del d.lgs. 17/2010 e s.m.i.


Nel caso in cui non vengano rispettati tali obblighi come previsto dall'articolo 70 del d.lgs. 81/08, sono previste sanzioni nei confronti del datore di lavoro che non adempie a tali obblighi, pertanto sarà necessario eseguire tali raccomandazioni in modo attento e scrupoloso. La marcatura CE non esclude il datore di lavoro dalla responsabilità di acquisto e nella messa in servizio dei macchinari. La macchina, anche se con marcatura CE, dovrà rispettare quanto indicato nelle disposizioni legislative e delle direttive comunitarie di prodotto. Di seguito viene riportata la tabella presente sul [nuovo portale dell'INPS dedicato alle attrezzature di lavoro ] all'interno della quale vengono riportate alcune attrezzature con le normative di riferimento nazionale e la data di applicazione della stessa: Attrezzatura di lavoro Prima disposizione legislative di recepimento nazionale [direttiva comunitaria di prodotto] Data di applicazione di specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto Macchina operatrice e utensili d.p.r. 459/96 [89/392/CEE] 21/09/1996 Impianto di processo d.p.r. 459/96 [89/392/CEE] 21/09/1996 Giocattoli d.lgs. 313/91 [88/378/CEE] 20/10/1991 Dispositivo medico d.lgs. 46/97 [93/42/CEE] 21/03/1997 Pacco bombole per lo stoccaggio del metano d.lgs. 93/2000 [97/23/CE] 30/05/2002 Macchine ordinarie da ufficio d.lgs. 626/96 [93/68/CEE] 31/12/1996

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