Percorsi formativi e periodicità degli aggiornamenti per i datori di lavoro/RSPP
- 11 mar 2014
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 6 mar
I [corsi di formazione sulla sicurezza] sono da sempre considerati una delle maggiori misure di prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro. Essi devono essere adeguati al livello di rischio presente in azienda e rispettare i percorsi formativi dettati dalla normativa. In quest’ottica è sicuramente molto utile ricapitolare le caratteristiche della formazione e la periodicità degli aggiornamenti, a cui devono sottoporsi i datori di lavoro/[RSPP]. Per la trattazione di questo argomento si può prendere spunto da un contributo realizzato dalla [ASL di Como] dal “Ruoli per la SSL soggetti a formazione specifica – Informazioni sintetiche”. Il documento fornisce una panoramica sugli adempimenti normativi in materia di corsi di formazione sulla sicurezza, riassumendo, con l’ausilio di tabelle di riepilogo, i percorsi formativi e gli aggiornamenti obbligatori per tutte le figure della sicurezza. Per quanto riguarda il ruolo del datore di lavoro/RSPP, il testo ricorda, che non ci sono prerequisiti per accedere ai corsi di formazione e, che, gli stessi hanno una durata variabile a seconda del livello di rischio. Tale livello è desumibile dal settore ATECO di appartenenza dell’azienda, così come riportato nell’elenco seguente:
Rischio basso: 16 ore
Rischio medio: 32 ore
Rischio alto: 48 ore
I corsi di formazione per i datori di lavoro, che vogliono assolvere al ruolo di RSPP, devono essere strutturati nei seguenti moduli:
Modulo 1: Normativo
Modulo 2: Gestionale
Modulo 3: Tecnico
Modulo 4: Relazionale
Per quanto riguarda la durata e la tempistica degli aggiornamenti, bisogna tenere presente che la normativa, nel corso degli anni, ha consentito ad alcuni datori di lavoro (in possesso di particolari requisiti) di non frequentare i corsi di formazione per RSPP. Ciò ha generato un po’ di confusione nella definizione della periodicità degli aggiornamenti, che restano comunque obbligatori per tutti. A tal proposito si riporta un elenco, che riassume la casistica degli obblighi di formazione e la tempistica degli aggiornamenti:
D.L./RSPP non esonerati: formazione da svolgere entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, con aggiornamento quinquennale;
D.L. che hanno svolto (entro e non oltre 6 mesi dal 11/01/2012) corsi approvati dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011: esonerati dalla formazione, con aggiornamento quinquennale a partire dal 11/01/2012;
D.L./RSPP con formazione ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16/01/1997: esonerati dalla formazione, con aggiornamento quinquennale a partire dal 11/01/2012;
D.L./RSPP esonerati ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94: esonerati dalla formazione, con aggiornamento biennale a partire dal 11/01/2012.
Come si può vedere, i datori di lavoro esonerati ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94 sono gli unici, che avrebbero dovuto effettuare l’aggiornamento entro 24 mesi e quindi entro e non oltre l’11 gennaio 2014. Il mancato adempimento a tale obbligo può provocare delle notevoli conseguenze per coloro, che non hanno provveduto ad aggiornarsi entro i termini di Legge. Infatti, secondo quanto riportato nelle Linee interpretative del 25 luglio 2012 relative agli accordi in materia di formazione: “il RSPP che non adempie l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perde la propria operatività”. Per analogia, anche il datore di lavoro (esonerato ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94) che non ha assolto l’obbligo di aggiornamento nei tempi indicati, decade dalla funzione di RSPP e, pertanto, rischia di essere sanzionato per mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.