Formazione dei Lavoratori e Preposti: nessun obbligo per il Datore di Lavoro RSPP
- 14 gen 2014
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Aggiornamento: 6 mar
Tra la [Formazione], [RSPP], che ricordiamo può essere svolta dal Datore di Lavoro, sebbene siano essi stessi dei lavoratori, non vi è l'obbligo di seguire i corsi di formazione destinati [ai lavoratori] ed ai [preposti]. Questo è quanto emerge dalla risposta fornita dalla Commissione Interpelli ad un quesito posto dal [Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI)]. L’Interpello n. 18/2013 del 19 dicembre 2013 ha, infatti, chiarito che la preparazione degli RSPP e degli ASPP risulta “sufficiente e adeguata” e pertanto non è necessario sottoporsi ad eventi formativi tra loro sovrapponibili. Per comprendere al meglio il motivo, per cui la Commissione si sia espressa in questi termini, risulta fondamentale porre l’attenzione proprio sul concetto di sovrapposizione dei contenuti formativi. Tale concetto è stato, infatti, introdotto all’interno del D.Lgs 81/08 (art. 32 co. 5 bis ed art. 37 co. 14), dalle recenti modifiche, che il Legislatore ha voluto apportare attraverso l’emanazione del cosiddetto Decreto del Fare.
La Risposta della Commissione secondo gli accordi Stato-Regioni e le Direttive Nazionali
Nel rispondere all’interpello, la Commissione, oltre a recepire le indicazioni fornite dal L egislatore, si è riferita anche ai differenti Accordi Stato – Regioni, che regolano i contenuti formativi per gli RSPP/ASPP (Accordo Stato- regioni del 26 gennaio 2006) e per i lavoratori (Accordo Stato – Regioni del 25/07/2012). Sulla base di quanto riportato negli Accordi appena citati, [la formazione svolta dagli RSPP/ASPP] è superiore per contenuti e durata a quella erogata ai lavoratori. Anche per quanto riguarda il confronto con la formazione per dirigenti e preposti (Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011), la Commissione Interpelli chiarisce che ilpercorso formativo svolto dagli RSPP/ASPP, anche se con contenuti diversi, risulta più approfondito sia a livello normativo che scientifico e, pertanto, è da considerarsi maggiormente esaustivo. Infine l’interpello conclude, definendo le condizioni di validità di quanto finora esposto. Gli RSPP/ASPP sono esentati dal frequentare i corsi di formazione per i lavoratori solamente se svolgono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezioneo comunque se sono ancora “in possesso dei requisiti necessari per svolgere tale funzione”. Inoltre, anche se la formazione risultasse valida ai fini dell’esenzione dall’obbligo di partecipazione ai corsi per lavoratori e preposti: “dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi”.