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Sicurezza sul lavoro: le sanzioni per RSPP e preposto

  • 5 nov 2015
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 6 mar

Dopo aver descritto l’impianto sanzionatorio a carico del datore di lavoro e del dirigente, approfondiamo quali sono le principali sanzioni, a cui vanno incontro [RSPP] (soprattutto quando tale figura è svolta dal datore di lavoro) e [Preposto], nei casi di mancato adempimento degli obblighi in materia di salute e [sicurezza sul lavoro].


Le sanzioni a carico dell'RSPP


Per quanto riguarda le sanzioni a carico del RSPP, partiamo da quelle previste nei casi in cui il datore di lavoro svolge tale ruolo. Il datore di lavoro, infatti, in alcuni casi può ricoprire direttamente la carica di RSPPResponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, a patto che frequenti un apposito corso di formazione. Ebbene, nel caso in cui il datore di lavoro non svolga tale corso va incontro ad una sanzione, che prevede l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €. Quando, invece, il ruolo di RSPP è ricoperto da un consulente esterno la situazione diventa un po’ più complessa. [Il D.Lgs. 81/08], infatti, non prevede delle sanzioni dirette per questa figura. Quando, però, vi è corresponsabilità con il datore di lavoro nel verificarsi di un evento lesivo, allora per la giurisprudenza anche il RSPP è considerato colpevole. Due elementi, in ogni caso, devono essere presenti e sono sempre essenziali per affermare la responsabilità del RSPP:


  • la colpa: ossia la negligenza, imprudenza o imperizia del RSPP nell’analisi dei rischi e nell’individuazione delle misure idonee per eliminarli/prevenirli

  • il nesso causale tra la condotta negligente, imprudente del RSPP e l’evento infortunistico.


Le sanzioni a carico del Preposto


Per quanto riguardail P reposto, invece, la situazione è molto più semplice, in quanto il D.Lgs. 81/08 riporta in maniera chiara le sanzioni a carico di questa figura. I Preposti rischiano l’arresto fino a due mesi o un’ammenda da 438,40 a 1.315,20 € per le seguenti inadempienze(D.Lgs. 81/08 Art. 19, co. 1, lett. a, c, e ed f):


  • mancata vigilanza sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

  • mancata vigilanza sull’utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale (DPI);

  • richiesta ai lavoratori di riprenderela loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

  • mancata segnalazione al datore di lavoro della presenza di macchinari e attrezzature, nonché di dispositivi di protezione, carenti e non adeguatialle condizioni di pericolo presenti sul luogo di lavoro;

  • Non aver fatto in modo che tutte le misure di sicurezza da adottrare, in caso di pericolo, venissero rispettare e adottate dai lavoratori;

  • Non aver seguito i corsi specifici sulla formazione, e sull'aggiornamento, per la carica assunta


Inoltre, i Preposti sono soggetti ad arresto fino a un mese oppure ad un’ammenda da 219,20 a 876,80 euro, per il mancato rispetto dei seguenti obblighi (D.Lgs. 81/08 Art. 19, co. 1, lett. b, d, g):


  • verifica che i lavoratori, che operano in zone dove è presente un rischio grave e specifico, abbiano ricevuto adeguate istruzioni;

  • immediata informazione ai lavoratori sugli eventuali rischi gravi a cui sono esposti;

  • svolgimento da parte preposti di apposito corso di formazione.


Infine, i Preposti sono soggetti a sanzioni anche per inadempienze, legate ai rischi connessi con l’esposizione a sostanze chimiche pericolose e ad agenti biologici.In questi casi, la normativa prevede l’arresto fino a due mesi o un’ammenda fino a 1.753,60 €.


Approfondimenti:



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