Il Dirigente: ruolo, nomina, responsabilità e formazione

Un dirigente per la sicurezza in campo informaticoIl Dirigente, come indicato all'interno dell’art. 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 81/08, viene definito come un vero e proprio "garante organizzativo" della sicurezza e igiene del lavoro. Di seguito andiamo ad indicare la definizione di dirigente della sicurezza secondo il D. Lgs. 81/08:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

All'interno di questo approfondimento andremo ad analizzare alcuni aspetti che possono aiutarci a risponsere ad alcune domande che spesso ci poniamo nel momento in cui nasce la necessità di nominare qualcuno che possa ricoprire tale ruolo. 

Il Dirigente dal punto di vista del diritto penale del lavoro è colui che, di fatto, svolge compiti prevenzionistici del tutto assimilabili a quelli spettanti ad un soggetto che ha il contratto di dirigente, pur non avendo un contratto con tale qualifica

La nomina del Dirigente

La nomina del digirente alla sicurezza viene formalizzata, come avviene per l'RLS, l'addetto antincendio e primo soccorso, attraverso una delega di funzioni da parte del datore di lavoro. All'interno dell'art 16 del Decreto legislativo 81/08 vengono specificate le caratteristiche che la delega deve avere per essere valida:

  1.  la nomina, obbligatoriamente scritta, deve recare la cosiddetta "data certa";
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegato;
  4. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo citati all'interno dell'articolo 30, comma 4.

Di seguito andiamo a elencare alcuni dei criteri per identificare la figura del dirigente:

  • Autonomia decisionale attraverso l'esercizio delle sue funzioni senza indicazioni decisionali;
  • il suo essere l'alter ego dell'iprenditore e/o direzione politica;
  • capacità di prendere decisioni impattanti sulla vita dell'azienda e/o dell'ufficio e/o del reparto o del servizio.

Le responsabilità del Dirigente

Dopo aver parlato più generalmente del Dirigente e aver parlato della sua nomina, ora andremo ad analizzare quelle che sono le responsabiltà del dirigente della sicurezza. Come abbiamo riportato all'inizio dell'articolo, il dirigente è il "garante organizzativo" colui che si occuperà di attuare i compiti organizzativi e di vigilanza previsti dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro. 

Nel definire il ruolo e le responsabilità del dirigente della sicurezza ci può venire incontro la Corte di Cassazione che lo ha definito come:

"colui che nell'osservanza delle direttive programmatiche ricevute dal datore di lavoro, ha comunque i poteri e quindi è in grado di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda e/o ad un suo ramo o settore autonomo, assumento tutte le corrispondenti responsabilità di alto livello"  Cass. 2005 n. 19903

 E’ quindi definibile dirigente chi svolge compiti coordinati e non subordinati a quelli di altri dirigenti, ciò indipendentemente dall’inquadramento in azienda.

Obblighi del Dirigente alla Sicurezza

Gli obblighi del Dirigente alla sicurezza sono identificati all'interno dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08

  1. nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  2. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  3. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  4. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  5. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  6. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  7. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  8. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  9. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  10. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

La formazione del Dirigente alla Sicurezza

Come per le altre figure della sicurezza, anche il Dirigente ha la necessità di essere formato con un corso della durata di 16 per poter ricoprire il proprio ruolo all'interno dell'azienda. Dopo cinque anni sarà necessario aggiornare il proprio attestato da dirigente per la sicurezza con un corso di aggiornamento da 6 ore. Il corso di formazione per Dirigenti deve rispondere a quanto indicato all'interno degli Accordi Stato Regione di dicembre 2011 e luglio 2016:

  • a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonchè lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
  • b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
  • c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
  • d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti. 

Maggiori informazioni possono essere reperite nella pagina dedicata al Corso per Dirigente della Sicurezza

Approfondimenti:

Ti piace questa pagina? Condividila su Facebook!

Alcuni dei nostri clienti