Imprese familiari ed autonomi

Cosa si intende per impresa familiare?

Secondo l’art. 230-bis del Codice Civile, è considerata impresa familiare, un’impresa dove prestano lavoro in modalità abituale solo collaboratori familiari, ossia: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del Titolare.

Cosa si intende per lavoratore autonomo?

Persone fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione (art. 89).

Quali sono gli obblighi per le imprese familiari ed i lavoratori autonomi?

Gli obblighi per le imprese familiari ed i lavoratori autonomi previsti dal D.Lgs. 81/08 sono definiti nell’art. 21.

I soli obblighi previsti sono (fatti salvi gli obblighi previsti da norme speciali):

  • utilizzo dei dispositivi di protezione individuale adeguati ai rischi che gli stessi possono correre;
  • utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare di quelle contenute nel Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008;
  • utilizzo di una apposita tessera di riconoscimento qualora gli stessi effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Per tutte le altre disposizioni contenute nel decreto non vi è alcun obbligo.

Le imprese familiari ed i lavoratori autonomi devono provvedere agli obblighi formativi e alla nomina del Medico Competente?

Come già specificato sopra, gli unici obblighi previsti sono quelli dell’art. 21, quindi possiamo affermare che non vi è alcun obbligo formativo e di Sorveglianza Sanitaria. Fanno eccezione le aziende che lavorano in regime di appalto o subappalto. Infatti in questi casi, visto l’art. 26, il Committente ha l’obbligo di richiedere, tra le altre cose, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. Il Committente, nel verificare l’idoneità tecnico professionale, richiede sia gli attestati di avvenuta formazione dei lavoratori che i certificati di idoneità sanitaria prodotti dal Medico Competente (vedi Allegato XVII). Gli oneri della formazione e della sorveglianza sanitaria sono a proprio carico.

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