Tipologie di rischi incendio: livello di rischio sul lavoro

Esistono diversi livelli di rischio incendio e, saperli individuare potrebbe essere di fondamentale importanza in caso di emergenza.  

L'unico modo per valutare quali potrebbero essere i possibili danni causati da un incendio e, di conseguenza, capire quali misure di prevenzione e protezione è meglio adottare, è quello di effettuare la Valutazione del Rischio Incendio.  

Con questa attenta e accurata analisi, si possono valutare sia le possibili cause di sviluppo di un incendio, sia le più drammatiche conseguenze

Nello specifico, la Valutazione del Rischio Incendio prevede

1) Trovare i possibili pericoli causati da un incendio;

2) Analisi del luogo, del numero delle risorse e dei possibili rischi; 

3) Studio e analisi dei possibili danni in caso di incendio; 

4) Adottare le misure preventive più idonee in base al luogo in questione.

Ma come si può classificare il rischio incendio? E soprattutto, quali sono gli elementi da tenere in considerazione per una corretta valutazione di questo rischio

Nel seguente articolo spiegheremo tutto: partiremo dalla definizione del rischio incendio, per poi passare alla differenziazione dei livelli dei rischi a seconda dei luoghi di lavoro.

Cosa si intende con rischio incendio

Con rischio incendio, si fa riferimento alla probabilità che, in un ambiente di lavoro, possa insorgere  un incendio e alle conseguenze, che l’incendio stesso potrà causare agli esseri umani, all’ambiente e alle cose.

Luoghi di lavoro a rischio incendio di Livello 1

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Luoghi di lavoro a rischio incendio di Livello 2

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Luoghi di lavoro a rischio incendio di Livello 3

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 200 posti letto;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Nel caso ci fossero dubbi nell’individuare la tipologia di rischio in cui la vostra azienda ricade potete chiedere chiarimenti contattandoci al 06/64502717

Se vuoi approfondire l'argomento sulla prevenzione degli incendi, potrebbe essere utile il nostro articolo sul Corso Antincedio

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