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Tipologie di rischi incendio: livello di rischio sul lavoro

  • 31 lug 2025
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 6 giorni fa

Esistono diversi livelli di rischio incendio e, saperli individuare potrebbe essere di fondamentale importanza in caso di emergenza.  

L'unico modo per valutare quali potrebbero essere i possibili danni causati da un incendio e, di conseguenza, capire quali misure di prevenzione e protezione è meglio adottare, è quello di effettuare la Valutazione del Rischio Incendio.  

Con questa attenta e accurata analisi, si possono valutare sia le possibili cause di sviluppo di un incendio, sia le più drammatiche conseguenze

Nello specifico, la Valutazione del Rischio Incendio prevede

1) Trovare i possibili pericoli causati da un incendio;

2) Analisi del luogo, del numero delle risorse e dei possibili rischi; 

3) Studio e analisi dei possibili danni in caso di incendio; 

4) Adottare le misure preventive più idonee in base al luogo in questione.

Ma come si può classificare il rischio incendio? E soprattutto, quali sono gli elementi da tenere in considerazione per una corretta valutazione di questo rischio

Nel seguente articolo spiegheremo tutto: partiremo dalla definizione del rischio incendio, per poi passare alla differenziazione dei livelli dei rischi a seconda dei luoghi di lavoro.

Cosa si intende con rischio incendio

Con rischio incendio, si fa riferimento alla probabilità che, in un ambiente di lavoro, possa insorgere  un incendio e alle conseguenze, che l’incendio stesso potrà causare agli esseri umani, all’ambiente e alle cose.

Luoghi di lavoro a rischio incendio di Livello 3

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 200 posti letto;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.


Luoghi di lavoro a rischio incendio di Livello 2

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Luoghi di lavoro a rischio incendio di Livello 1

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Nel caso ci fossero dubbi nell’individuare la tipologia di rischio in cui la vostra azienda ricade potete chiedere chiarimenti contattandoci al 06/64502717

Se vuoi approfondire l'argomento sulla prevenzione degli incendi, potrebbe essere utile il nostro articolo sul Corso Antincendio

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