Una corretta sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola

Garantire una formazione di qualità, efficiente ed efficace, in considerazione del ruolo strategico che la stessa riveste per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e “contrastare sul territorio l’organizzazione di corsi erogati da soggetti formatori che propongono un’offerta formativa non rispondente alla normativa vigente”.

Questi sono due importanti necessità che sono state prese in esame durante gli interventi nel convegno “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella formazione scolastica e nell’alternanza scuola-lavoro”, a parlarne con riferimento ai piani nazionali e regionali, è Antonio Leonardi nell’intervento “Il ruolo strategico della formazione a partire dai banchi di scuola e il ruolo della vigilanza per garantire efficienza, efficacia e qualità. Esperienze nella Regione Sicilia”.

Durante l’intervento si ricorda come siano presenti alcune criticità della formazione ricordando inoltre la “necessità di semplificazione della formazione”, l’importanza di una formazione qualitativa e non quantitativa, con un efficace controllo e vigilanza sulla formazione erogata.

Guardando alcuni obiettivi centrali presenti nel PNP 2014-2018:

  • “coinvolgimento dell’istituzione scolastica nello sviluppo delle competenze in materia di SSL nei futuri lavoratori;
  • rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato economico sociale e tecnico scientifico;
  • il sostegno a programmi di integrazione della SSL nei curricula scolastici di ogni ordine e grado, valorizzando modelli di apprendimento di conoscenze e di acquisizione di competenze e abilità, realizzando già sui banchi di scuola la formazione generale del lavoratore ex art. 37”.

L’intervento ha anche toccato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, sottolineando le sensibili modifiche nella gestione della formazione di molti soggetti protagonisti nella gestione delle dinamiche della sicurezza.

Di seguito viene illustrato quanto indicato dall’accordo sui soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;

b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;

c) le Università;

d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;

f) l’INAIL;

g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco perle Province autonome di Trento e Bolzano;

h) l’amministrazione della Difesa;

i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico: Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della salute; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza; Formez; SNA (Scuola Nazionale del l’Amministrazione);

l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;

m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

n) gli ordini e i collegi professionali.

Inoltre novità nell’accordo Stato Regioni (ASR 2016) è il costituire titolo di esonero la frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) di ciascun modulo (A-B-C) “il possesso:

a) di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo

b) l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente accordo”.

In stretta correlazione con quanto previsto dall’articolo 98 del D. Lgs. 81/2008, comma 4.Scaffali colmi di libri in una biblioteca.

Altro punto interessante trattato dall’intervento riguardava i requisiti dei docenti sul sistema dei vari crediti formativi in relazione a percorsi equivalenti e sulle importanti “indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi” (Allegato IV).

Inoltre “il progetto formativo deve rispondere a una serie di requisiti:

  • conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
  • coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico, e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
  • pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale”.

A tal proposito nella Regione Sicilia, in merito ai piani regionali di prevenzione, è attiva una collaborazione tra:

  • Assessorato Regionale alla salute della Regione Sicilia;
  • AASSPP Siciliane;
  • Ufficio Scolastico Regionale finalizzata alla promozione della cultura della salute e sicurezza nell’ambiente scuola e della informazione e formazione specifica sia dei docenti che degli studenti.

Uno dei progetti “Sicilia in…Sicurezza” si sofferma su un aspetto importante legato alla formazione, come il ruolo strategico della vigilanza per garantire efficienza, efficacia e qualità.

Il punto 12.12 dell’ASR 2016 relativo al “monitoraggio  e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione sui formati”, indicando che con Accordo di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, sono stabilite le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia  formazione, in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto  della normativa di riferimento sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi.

L’intervento si sofferma anche sulle linee operative del “monitoraggio e controllo sugli adempimenti di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” all’interno della Regione Sicilia e sugli obiettivi per garantire una formazione di qualità, contrastando le iniziative che non seguono le normative vigenti.

Il ruolo strategico della formazione a partire dai banchi di scuola e il ruolo della vigilanza per garantire efficienza, efficacia e qualità. Esperienze nella Regione Sicilia”, Antonio Leonardi (componente del Coordinamento tecnico delle Regioni e della Commissione Consultiva Permanente), convegno " Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella formazione scolastica e nell’alternanza scuola-lavoro” (PDF)

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