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Formazione del RSPP: ecco tutto quello che c'è da sapere

  • 19 dic 2017
  • Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 10 mar

La formazione del Datore di Lavoro RSPP, cioè di quei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DLSPP), è regolamentata ai sensi dell’art. 34 del [D.Lgs. 81/2008]. Tuttavia, un'altra importante normativa da tenere conto quando parliamo di Formazione RSPP è l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio del 2016sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, approvato il 21 dicembre 2011. Secondo l'accordo infatti, i percorsi della [Formazione RSPP] sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio quali:


  • Rischio Basso (16 ore),

  • Rischio Medio (32 ore)

  • Rischio Alto (48 ore).


Il settore Ateco 2002 sancisce il monte ore di formazione da frequentare associandolo ad uno dei tre livelli di rischio.


Formazione RSPP: i moduli formativi obbligatori


I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli: MODULO 1. NORMATIVO - giuridico


  • il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

  • la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;

  • la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;

  • il sistema istituzionale della prevenzione;

  • i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;

  • il sistema di qualificazione delle imprese.


MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza


  • i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;

  • la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;

  • la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;

  • il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);

  • i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;

  • gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;

  • il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

  • la gestione della documentazione tecnico amministrativa;

  • l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;


MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi


  • i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

  • il rischio da stress lavoro-correlato;

  • i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;

  • i dispositivi di protezione individuale;

  • la sorveglianza sanitaria;


MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori


  • l’informazione, la formazione e l’addestramento;

  • le tecniche di comunicazione;

  • il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;

  • la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

  • natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.


Formazione RSPP: nuove modalità Introdotte dall'Accordo Stato-Regioni


All'interno delle metodologie didattiche per i corsi di formazione RSPP viene anche inserita la modalità di apprendimentoe-Learning, consentita esclusivamente per la formazione su Modulo 1 - Normativo, Modulo 2 - Gestionale e per l'aggiornamento. All'interno dell'[Accordo Stato-Regioni del 2016]inoltre vengono fornite ulteriori informazioni legate alla [formazione RSPP come Datore di Lavoro] che vanno a chiarire alcuni aspetti che riguardano l'aggiornamento della formazione come durata e contenuti minimi per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Infatti, tra le “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, vengono riportate delle indicazioni indirizzate a tutti quei datori di lavoro che vanno a svolgere i compiti legati alla figura dell’RSPP:


  • un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori;

  • analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.


L’accordo stato regioni inoltre prevede che l’aggiornamento per i lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro intenzionati a svolgere i propri compiti del servizio di prevenzione e protezione e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, possono essere ricoperti tramite la partecipazione a convegni o incontri nella misura non superiore al 50% delle ore totali previste dal ruolo.Questo non prevede una verifica finale di apprendimento.


Formazione RSPP: le linee guida dei soggetti formatori


Prendendo in esame la lettera h del Paragrafo 1 dal titolo “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento”, evidenzia come questa sia sostituita dagli organi paritetici definiti all’art. 2 comma 1 lettera e e del [D.Lgs. 81/08] per lo svolgimento delle funzioni indicate all’art. 51 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre la nota del paragrafo 1 è stata sostituita con: “Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.” Queste strutture devono essere accreditate secondo modelli stabiliti a priore dalle singole Regioni e Province autonome ai sensi dell’Intesa sancita il 20 marzo 2008 inserendo un ulteriore vincolo inserito per aumentare l’affidabilità e il rigore didattico delle strutture formative. L’[Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016] precisa i criteri che le associazioni sindacali devono soddisfare come:


  • consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;

  • ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

  • partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);

  • partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.


In definitiva, rispetto al testo originario, scompare dunque nel Paragrafo 1 il diretto riferimento agli enti bilaterali come possibili soggetti formatori. Infine un ulteriore indicazione modificata dall'Accordo 2016 si riferisce alle modalità con cui può essere svolta la formazione e-learning: l'Allegato I dell'Accordo 2011 è infatti da intendersi sostituito dall'Allegato II dell'Accordo 2017 "Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning"; un allegato che prevede numerose novità e cambiamenti, rispetto a quanto previsto nel 2011, e che presenteremo in futuri approfondimenti.


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