Accordo Stato Regioni RSPP

Prima di rispondere alla domanda Cosa prevede l'accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016, potrebbe essere utile fare una premssa. Il Testo introduce numerose novità che, oltre alla figura del RSPP, riguarderanno in parte anche altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.precedenti Accordi sulla formazione degli RSPP

Cosa prevede l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

L'Accordo prevede delle sostanziali modifiche a gran parte dei contenuti presenti nei precedenti Accordi. Innanzitutto viene ampliato il numero delle classi di Laurea che consentono l’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B del corso di formazione per RSPP. A tal proposito, l’Allegato 1 dell’Accordo riporta l’elenco completo di tutte le Lauree valide ai fini dell’esonero. Costituisce, inoltre, motivo di esonero totale, quindi anche del Modulo C, il possesso di un certificato universitario, che attesti il superamento di uno o più esami relativi a corsi di laurea i cui contenuti siano rispondenti a quelli presenti nell’Accordo.

I Soggetti Formatori

Maggiori chiarimenti vengono introdotti anche per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di formazione. Al punto 2 dell’Accordo viene indicato l’elenco completo di tali soggetti formatori, di cui di seguito si riportano i principali:

  • Regioni e Province
  • Enti di formazione accreditati in conformità con quanto previsto dalle singole Regioni
  • Università e scuole di dottorato
  • INAIL
  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Associazioni sindacali e Organismi paritetici purché rappresentativi a livello nazionale
  • Ordini e collegi professionali.

Nell’Accordo vengono specificati anche i requisiti dei docenti, che devono essere conformi con quelli riportati dal D.I. 6 marzo 2013.

Il numero massimo di discenti ammessi ai corsi di formazione per RSPP e ai relativi aggiornamenti non dovrà essere superiore a 35 unità. La periodicità degli aggiornamenti è quinquennale con una durata di 40 ore per gli RSPP e di 20 ore per gli ASPP.

La struttura del Percorso Formativo dell'RSPP

Ma la modifica più importante apportata dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 riguarda senz’altro l’articolazione del percorso formativo. La struttura resta sempre basata su 3 moduli:

  • Modulo A con durata di 28 ore, da poter svolgere anche in modalità e-learning
  • Modulo B suddiviso in una parte uguale per tutti i settori produttivi e 4 moduli di specializzazione di durata variabile
  • Modulo C con durata di 24 ore.

Nello specifico il Modulo B è costituito da una parte comune con durata di 48 ore e i seguenti 4 moduli specialistici:

  • Modulo B-SP1: per chi vuole fare l’RSPP nei settori agricoltura – pesca. Durata 12 ore
  • Moduli B-SP 2: per chi vuole fare l’RSPP nei settori cave – costruzioni. Durata 16 ore
  • Modulo B-SP3: per chi vuole fare l’RSPP nei settori sanità - assistenza sociale residenziale. Durata 12 ore
  • Modulo B-SP4: per chi vuole fare l’RSPP nei settori chimico – petrolchimico. Durata 16 ore.

Tutti coloro che hanno acquisito i requisiti per RSPP tramite le modalità del vecchio Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, se non cambiano settore produttivo possono continuare a svolgere la propria attività senza integrare il proprio percorso formativo. In caso contrario, l’Accordo riporta una tabella di corrispondenza delle ore integrative da effettuare in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

Maggiori informazioni sulla formazione degli RSPP esterni e sui Moduli A, B e C possono essere trovati sul nostro sito.

Cosa definisce l'accordo stato regioni

Nel nuovo Accordo vengono, inoltre, ridefiniti i seguenti argomenti:

  • Quali informazioni devono essere contenute negli attestati
  • Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di RSPP
  • A chi spetta la formazione dei lavoratori con contratto di somministrazione
  • Modalità di svolgimento dei corsi in e-learning
  • Indicazioni metodologiche per la progettazione e lo svolgimento dei corsi.

Infine, va sottolineato che fino a 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, i corsi di formazione per RSPP potranno essere ancora erogati in conformità con quanto previsto dal vecchio Accordo del 26 gennaio 2006.

Approfondimenti:

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