Addetto emergenza-Approfondimenti sui loro obblighi e doveri

Nonostante il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) sia in vigore da diversi anni, in merito ai corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro continua ad esserci poca chiarezza. Questo è dovuto soprattutto alla complessità della normativa stessa, caratterizzata da una miriade di casi, sottocasi ed eccezioni che ne rendono difficile la comprensione e l’applicazione. A questo indirizzo trovate un approfondimento dettagliato del Testo Unico per la sicurezza.

Per consentire una più facile attuazione degli obblighi formativi da parte delle aziende, la ULSS 9 di Treviso ha pubblicato sul suo portale una serie di chiarimenti che rispondono ai quesiti fatti dai propri utenti, in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai corsi di primo soccorso ed ai corsi antincendio.

 

 

 

 

 

 

Addetti emergenza: i dubbi del Datore di Lavoro

Addetti alle Emergenza: Primo Soccorso Aziendale

Per quanto riguarda gli addetti al primo soccorso le domande più frequenti riguardano i seguenti argomenti:

  • Numero minimo di addetti da designare
  • Numero di addetti per ogni squadra di lavoro
  • Gestione del Primo Soccorso nei lavori svolti in solitario
  • Mancato svolgimento dell’aggiornamento

Addetti primo soccorso: numero minimo, lavoratori in solitario e mancato aggiornamento

La normativa non prevede un numero minimo obbligatorio di addetti al primo soccorso. Il Datore di lavoro deve garantire la presenza sul posto di lavoro di almeno un addetto al primo soccorso ( tenendo conto di turni, ferie, malattie, ecc …) e provvedere affinchè sia adeguatamente formato. La responsabilità della nomina addetto primo soccorso e del numero di persone, ricade sul datore di lavoro. 

La soluzione più pratica, anche per comporre le squadre, è che siano tutti formati (e almeno uno di quelli che restano in sede, se ci sono impiegati) e dotati dei materiali previsti dal DM 388. Nel caso di lavoratori che prestano servizio presso cantieri esterni (presso un committente), possono usufruire del servizio di primo soccorso del committente purchè sia chiaramente previsto dal contratto e sia prevista la costante presenza di un addetto formato e in possesso di tutti i relativi DPI.

Nel caso in cui il lavoratore svolga la propria attività da solo ed in un luogo di lavoro isolato, sarà necessario valutare scrupolosamente lo scenario e organizzare le procedure di soccorso. In questo modo sarà possibile garantire un rapido intervento nei casi in cui non è possibile applicare l’autosoccorso. A tal proposito è bene ricordare che, in queste situazioni, il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori un mezzo di comunicazione (ad esempio telefono cellulare) idoneo ad allertare i soccorsi.

Il mancato aggiornamento del corso di primo soccorso entro i termini previsti dalla normativa (3 anni), secondo quanto riportato sul portale della ULSS 9 di Treviso e ricordato all'interno del D.Lgs. 81/08, è necessario ripetere esclusivamente la parte pratica. É chiaro che fino al completamento della formazione, l’addetto non potrà svolgere il proprio incarico.  

Addetti alle emergenze: nomina addetto antincendio

Passando ai corsi antincendio, alcune delle domande più frequenti apparse sul portale riguardano le seguenti tematiche:

  • Nomina del collaboratore familiare come addetto all’antincendio
  • Obbligatorietà e periodicità dell’aggiornamento dei corsi antincendio.

Il collaboratore familiare, che non è da intendersi come un familiare assunto con contratto di lavoro dipendente, rientra nella definizione di lavoratore data dal D.Lgs. 81/08. Quindi, come tutti i lavoratori, può ricoprire il ruolo di addetto all’antincendio. É chiaro che spetterà al datore di lavoro valutare l’opportunità di una tale designazione. I collaboratori familiari, infatti,  non hanno l’obbligo di rispettare gli orari e dunque può capitare che non siano sempre presenti sul posto di lavoro.

Infine per quanto riguarda l’aggiornamento dei corsi antincendio, la normativa prevede che siano obbligatori ma non ne stabilisce la periodicità, demandandola ad un futuro decreto, che ad oggi non è stato ancora varato. Finchè questo decreto non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale rimangono validi i dettami del DM del 10 marzo 1998, che però non prevede nessun obbligo di aggiornamento. Attualmente, pertanto, il mancato aggiornamento dei corsi antincendio non è sanzionabile.

Approfondimenti 

Addetto Primo Soccorso: nomina, ruolo e responsabilità

Addetto all'Antincendio in Azienda: nomina e responsabilità

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