INL: svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Logo Ispettorato Nazionale del LavoroNato da pochi anni, L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 149/2015 ha fornito indicazioni utili per l’applicazione delle normative sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  Uno dei compiti di questa nuova figura è quello di elaborare delle “circolari, indirizzi operativi e risposte a quesiti di carattere generale provenienti dalle Strutture Territoriali, in merito a problematiche interpretative concernenti l’applicazione della normativa di riferimento o criticità tecnico-operative strettamente connesse allo svolgimento dell’attività ispettiva”.

Con il rilascio della Circolare n. 1/2018, vengono forniti dei chiarimenti in merito alle importanti modifiche apportate dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n 151 al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La circolare:Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’art 34, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro di compiti di primo soccorso e prevenzione incendi e di evacuazione”.

La circolare si sofferma su una norma su cui al momento, a causa del suo variare nel corso degli anni, risulta oggetto di dubbi interpretativi da parte di operatori, datori di lavoro e ispettori, sulla possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.

Riportiamo brevemente il contenuto dell’attuale articolo 34 del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) successivamente modificato dal d.lgs. n. 151/2015:

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’Accordo di cui al periodo precedente.

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

(...)

L’Ispettorato con la sua circolare va a ricordare brevemente che l’art. 20, comma 1, lettera g) del d.lgs. 151/2015 va a modificare l’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e ha abrogato il comma 1-bis che, citando il testo, “contentiva lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del datore di lavoro, solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, fermo restando l’obbligo (comma 2-bis) di partecipare ai corsi di formazione previsti per addetti antincendio e per addetti al primo soccorso (articoli 45 e 46)”.

La modifica ha rimosso la limitazione che venne introdotto dal comma 1-bis “riconoscendo che anche nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori la presenza di un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso costituisce un vantaggio ai fini della sicurezza”.

L’autonomia del Datore di Lavoro nel ricoprire tale cariche sulla sicurezza aziendale continua ad avere naturalmente delle limitazioni in realtà considerate comunque a rischio (secondo le disposizioni dell’articolo 31, comma 6) andando a sottolineare come ciò “non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo”.

A tal logica, prendendo sempre l’articolo 18 sugli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, il datore di lavoro:

  • ha l’obbligo di ‘designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’ (comma 1, lettera b);
  • ha l’obbligo di ‘adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti’ (comma 1, lettera t).

La circolare, che proponiamo in lettura poco sotto, conclude spiegando che “il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43”.

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