La normativa in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori con voucher

In questi ultimi tempi la tematica relativa ai cosiddetti prestatori di lavoro con voucher ha avuto un ampio risalto nel dibattito politico nazionale, evidenziando le numerose criticità connesse a queste particolari forme di lavoro accessorio. Anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la situazione è quantomeno contraddittoria, in quanto tali lavoratori non sempre sono tutelati come tutti gli altri.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, recante disposizioni di semplificazione per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la tutela della sicurezza sul lavoro dei lavoratori “a voucher” non è più così scontata. Infatti, mentre prima, i prestatori di lavoro accessorio erano equiparati ai lavoratori subordinati (con tutti gli obblighi di tutela connessi), adesso, con le modifiche apportate dal Decreto 151, è necessario che l’attività lavorativa sia svolta in favore di un committente imprenditore o di un professionista. Negli altri casi, invece, i prestatori di lavoro accessorio sono equiparati ai lavoratori autonomi (art. 21 D.Lgs. 81/08). Questo significa che gli obblighi di tutela in capo ai datori di lavoro sono di molto alleggeriti. Rimangono, inoltre, esclusi dalle disposizioni del D.Lgs. 81/08, anche:

  • i piccoli lavori domestici a carattere straordinario
  • l’insegnamento privato supplementare
  • l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili
  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti) – art. 2 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08.

Quando, invece, la prestazione accessoria è fornita ai fini di un’attività imprenditoriale, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa, ossia:

  • elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
  • informazione, formazione e addestramento (laddove previsto) dei lavoratori “a voucher”
  • nomina del Medico compente e Sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla normativa vigente, ossia quando ci sono rischi per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli con voucher
  • fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale
  • fornitura di attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza.

Per quanto concerne l’obbligo di informazione, formazione e informazione si ricorda che va espletato durante l’orario di lavoro. Questo significa che le ore passate a svolgere i corsi di formazione per la sicurezza devono essere anch’esse coperte da voucher.

Infine è bene ricordare che non è possibile avvalersi di prestatori di lavoro accessorio nell’esecuzione di attività in appalto.

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