Percorsi formativi e periodicità degli aggiornamenti per i datori di lavoro/RSPP

I corsi di formazione sulla sicurezza sono da sempre considerati una delle maggiori misure di prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro. Essi devono essere adeguati al livello di rischio presente in azienda e rispettare i percorsi formativi dettati dalla normativa. In quest’ottica è sicuramente molto utile ricapitolare le caratteristiche della formazione e la periodicità degli aggiornamenti, a cui devono sottoporsi i datori di lavoro/RSPP.

Per la trattazione di questo argomento si può prendere spunto da un contributo realizzato dalla ASL di Como dal “Ruoli per la SSL soggetti a formazione specifica – Informazioni sintetiche”. Il documento fornisce una panoramica sugli adempimenti normativi in materia di corsi di formazione sulla sicurezza, riassumendo, con l’ausilio di tabelle di riepilogo, i percorsi formativi e gli aggiornamenti obbligatori per tutte le figure della sicurezza. Per quanto riguarda il ruolo del datore di lavoro/RSPP, il testo ricorda, che non ci sono prerequisiti per accedere ai corsi di formazione e, che, gli stessi hanno una durata variabile a seconda del livello di rischio. Tale livello è desumibile dal settore ATECO di appartenenza dell’azienda, così come riportato nell’elenco seguente:

  • Rischio basso: 16 ore
  • Rischio medio: 32 ore
  • Rischio alto: 48 ore

I corsi di formazione per i datori di lavoro, che vogliono assolvere al ruolo di RSPP, devono essere strutturati nei seguenti moduli:

  • Modulo 1: Normativo
  • Modulo 2: Gestionale
  • Modulo 3: Tecnico
  • Modulo 4: Relazionale

Per quanto riguarda la durata e la tempistica degli aggiornamenti, bisogna tenere presente che la normativa, nel corso degli anni, ha consentito ad alcuni datori di lavoro (in possesso di particolari requisiti) di non frequentare i corsi di formazione per RSPP. Ciò ha generato un po’ di confusione nella definizione della periodicità degli aggiornamenti, che restano comunque obbligatori per tutti. A tal proposito si riporta un elenco, che riassume la casistica degli obblighi di formazione e la tempistica degli aggiornamenti:

  • D.L./RSPP non esonerati: formazione da svolgere entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, con aggiornamento quinquennale;
  • D.L. che hanno svolto (entro e non oltre 6 mesi dal 11/01/2012) corsi approvati dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011: esonerati dalla formazione, con aggiornamento quinquennale a partire dal 11/01/2012;
  • D.L./RSPP con formazione ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16/01/1997: esonerati dalla formazione, con aggiornamento quinquennale a partire dal 11/01/2012;
  • D.L./RSPP esonerati ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94: esonerati dalla formazione, con aggiornamento biennale a partire dal 11/01/2012.

Come si può vedere, i datori di lavoro esonerati ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94 sono gli unici, che avrebbero dovuto effettuare l’aggiornamento entro 24 mesi e quindi entro e non oltre l’11 gennaio 2014.

Il mancato adempimento a tale obbligo può provocare delle notevoli conseguenze per coloro, che non hanno provveduto ad aggiornarsi entro i termini di Legge. Infatti, secondo quanto riportato nelle Linee interpretative del 25 luglio 2012 relative agli accordi in materia di formazione: “il RSPP che non adempie l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perde la propria operatività”. Per analogia, anche il datore di lavoro (esonerato ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94) che non ha assolto l’obbligo di aggiornamento nei tempi indicati, decade dalla funzione di RSPP e, pertanto, rischia di essere sanzionato per mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

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