Smart Working: la regolamentazione dei Lavoratori Agili

Uomo in giacca e cravatta pronto per il lavoro.Per quanto riguarda i lavoratori autonomi il Jobs Act riconosce quelli che sono i diritti del lavoratore agile alla tutela nei confronti degli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle proprie funzioni all’esterno dei locali aziendali.

L’INAIL è intervenuta nei dibattiti andando a delineare quelle che sono alcune linee guida di carattere operativo, infatti ai fini dell’obbligo assicurativo l’istituto fa notare che sono presi in considerazione sia i fini oggettivi che quelli soggettivi previsti per la generalità dei lavoratori. È importante come si sia espressa anche nei riguardi della classificazione tariffaria.

La legge n. 81 del 22 maggio 2017 di cui parliamo e che riguarda il Jobs Act Autonomi fornisce, oltre che ad una tutela nei riguardi dei lavoratori autonomi non più identificabili come imprenditori, un nuovo ordinamento già presente in Europa con il tentativo di incrementare la competitività aziendali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile è una modalità di svolgimento della professione che non specifica limiti di orario o di luogo. Come unica limitazione indicata vi è solo quella legata alla durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In ambito di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, va evidenziato come il comma 2 dell’art 23 della citata legge n. 81/2017 riconosca il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

Al fine di rendere idonee queste misure di tutela alle modalità di esecuzione dello smart working, il comma 3 dell’articolo 23 della legge n. 81/2017 ha esteso il concetto di infortunio “in itinere” a tutti quegli incidenti avvenuti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento del proprio lavoro al di fuori dei locali prettamente aziendali.

L’art. 22 della stessa legge pone inoltre un obbligo di informativa in capo al datore di lavoro che, con cadenza annuale, è tenuto ad aggiornare il lavoratore, insieme all’RLS, per quanto riguarda i rischi specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Con la circolare n.48 del 2 novembre del 2017, l'INAIL ha fornito quelle che sono le prime indicazioni di carattere operativo in modo tale da evitare un ipotetico aggravio del premio INAIL connesso all’utilizzo della nuova linea contrattuale.

Uno dei passi più interessanti della circolare riguarda la classificazione tariffaria del dipendente, in quanto va a placare quelli che sono i timori di tutti coloro che rientrano all’interno della categoria. Richiamando le previsioni dettate dall’art. 4 del D.P.R. n. 1124/1965, stabilisce che ai fini dell’individuazione di una scheda tariffaria corretta venga preso in considerazione il contenuto della lavorazione, il tutto inteso come “ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi”.

L’Istituto arriva quindi ad affermare che l’analisi della lavorazione risulta del tutto indipendente dall’inquadramento contrattuale prescelto dalle parti. La classificazione tariffaria di una prestazione esterna risulta perciò identica ad una medesima prestazione effettuata all’interno di ambienti lavorativi interni.

Gli adempimenti amministrativi nei confronti dell’INAIL connessi alle prestazioni lavorative in modalità agile non saranno dovuti nel caso in cui il personale risulti già assicurato per lavorazioni analoghe a quelle effettuate dal lavoratore agile, a condizione però che lo svolgimento dell’attività all’esterno dell’azienda non comporti una variazione del rischio tutelato.

Nel caso in cui non sia stato attivato alcun rapporto assicurativo, oppure la modalità agile comporti un mutamento delle lavorazioni da assicurare, il Datore di lavoro dovrà presentare una denuncia di esercizio secondo le modalità stabilite dall’INAIL.

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