Compiti ed obblighi del lavoratore: dalla collaborazione prevenzionale ai corsi di formazione per la sicurezza

Con l’entrata in vigore del D. Lgs 81/08, e ancor prima con l’art. 5 del D.Lgs. 626/94, la figura del lavoratore ha assunto un ruolo attivo nella partecipazione e nella costruzione della sicurezza aziendale. L’attuale normativa prevede per il lavoratore nuove responsabilità, che vanno dall’obbligo di frequentare i corsi di formazione sicurezza, alla collaborazione nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ma oltre a quanto detto, quali sono gli obblighi del lavoratore in ambito di Sicurezza? In questo articolo forniremo tutte le risposte necessarie.

 

 

 

 

 

 

 

Quali sono gli obblighi del lavoratore

Gli obblighi del lavoratore incidono parzialmente sugli obblighi del datore di lavoro (del dirigente e del preposto), le cui responsabilità in materia di prevenzione rimangono preminenti rispetto al comportamento del lavoratore. In caso di evento infortunistico, la condotta dell’operaio assume rilevanza penale soltanto in seguito all’esclusione di condotte lacunose da parte dei superiori.

Per esplicitare al meglio la portata della nuova normativa può essere utile chiarire quali sono i lavoratori a cui si applicano le disposizioni relative al TU sulla Sicurezza:

  • Lavoratori dipendenti;
  • Lavoratori para subordinati;
  • Personale appartenente ad altre aziende che, in base a contratti di convenzione, presta la propria opera all’interno delle strutture del datore di lavoro;
  • Lavoratori autonomi di cui l’azienda si avvale mediante contratti stipulati con gli stessi;
  • Studenti universitari, dottorandi, tirocinanti, borsisti e tutti coloro che frequentano l’azienda per motivi didattici e di ricerca;
  • Volontari che prestano la propria opera sotto la responsabilità di un dirigente.

Come già accennato, tutti questi lavoratori sono soggetti a degli obblighi ben precisi, che sono riportati all’art. 20 co. 2 del D. Lgs 81/08:

  • Collaborare con il datore di lavoro ed i superiori agli adempimenti previsti in materia di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro;
  • Seguire le disposizioni e le istruzioni fornite dal datore di lavoro e dai superiori ai fini della protezione individuale e collettiva,
  • Usare in maniera corretta le attrezzature, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto ed i DPI messi a disposizione dall’azienda;
  • Comunicare al datore di lavoro ed ai propri superiori eventuali deficienze presenti nelle attrezzature e nei dispositivi forniti dall’azienda;
  • Segnalare qualsiasi situazione di pericolo, adoperandosi in prima persona in caso di urgenza;
  • Non rimuovere i dispositivi di sicurezza delle attrezzature;
  • Non effettuare operazioni che non sono di propria pertinenza;
  • Partecipare ai corsi di formazione sicurezza organizzati dal datore di lavoro;
  • Sottoporsi ai controlli medici predisposti dal Medico Competente.

Tutte queste disposizioni devono essere attuate (in virtù dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del prestatore d’opera) anche contro la volontà del lavoratore; il datore di lavoro risponde direttamente in caso di inosservanza di tali obblighi. Il mancato rispetto di queste disposizioni può comportare delle sanzioni (fino a 1 mese di reclusione e/o ammenda) a carico dei lavoratori.

Infine, è doveroso sottolineare che, nel caso in cui l’evento infortunistico sia imputabile a comportamento anomalo e abnorme del lavoratore, il datore di lavoro non è automaticamente sollevato dalle proprie responsabilità penali. Egli, infatti, dovrà dimostrare come l’incidente sia stato provocato esclusivamente a causa della condotta negligente del lavoratore.

 

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